Il Servizio nazionale di PROTEZIONE CIVILE, istituito con la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 s.m.i., è costituito dall’insieme di tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato, dalle Regioni, dalla Province, dagli Enti Locali, dagli Enti Pubblici Nazionali e Territoriali e da ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, con il compito specifico di: “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi".

 In particolare, sono attività di protezione civile quelle volte:

  • alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio,
  • al soccorso delle popolazioni sinistrate,
  • ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della L. 225/1994.

Previsione: consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

Prevenzione: consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della L. 225/1994 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Soccorso: consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 della L. 225/1994 ogni forma di prima assistenza.

Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi di tipo “A”: eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi di tipo “B”: eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) eventi di tipo “C”: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

La Regione Veneto già con Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”, aveva disposto che “al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all’attività umana, nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini, la presente legge individua le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi regionali all’organizzazione nazionale della protezione civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 11 agosto 1991, n. 266”.

Oggi, la nostra Regione, al fine di implementare la sinergia tra tutti gli Organi coinvolti nella macchina della Protezione civile, ha creato un “Sistema Regionale di Protezione Civile”, ossia una rete strategica che vede coinvolti le amministrazioni dello Stato presenti sul territorio veneto, gli Enti territoriali, il volontariato di settore egli altri enti ed istituzioni.

Atteso il ruolo fondamentale assunto dalla Protezione Civile, a tutela della persona che presta la sua azione con fini solidaristici e senza scopo di lucro, esistono una serie di normative ed iniziative atte a garantire l’azione volontaristica in tutta tranquillità.

Per ulteriori approfondimenti, anche sulla normativa statale e regionale, si rinvia ai seguenti siti istituzionali: